Il caso

Teleriscaldamento, il condominio Orchidea arriva dal Giudice

Il geometra Luigi Canaldi si è opposto a un decreto ingiuntivo per 47 mila 483,42 euro (più interessi e spese)

Teleriscaldamento, il condominio Orchidea arriva dal Giudice
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Si svolgerà il prossimo 14 gennaio, alle 11, nelle aule del Tribunale Civile di Ivrea, l’udienza di prima comparizione e trattazione della causa che vede contrapposti la Siram spa (azienda che gestisce il teleriscaldamento a Chivasso) e il Condominio Orchidea via Roma 23, a Chivasso, che si è affidato al geometra Luigi Canaldi di Caluso e all’avvocato Franca Sapone di Ivrea.
I condomini si erano opposti al decreto ingiuntivo per 47 mila 483,42 euro (più interessi e spese).

Teleriscaldamento, il condominio Orchidea arriva dal Giudice

Nei giorni scorsi il Giudice Stefania Frojo ha sciolto la riserva assunta nell’udienza del 2 luglio, ripercorrendo le tappe della vicenda.
«Siram Spa - si legge - ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Ivrea decreto ingiuntivo n. 1208/2024 emesso (non provvisoriamente esecutivo) in data 21 novembre 2024, nei confronti del Condominio Orchidea via Roma 23 per il pagamento della somma capitale di 47 mila 483,42 euro, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di calore mediante teleriscaldamento di cui a fatture prodotte in sede monitoria.

Il Condomino Orchidea ha proposto tempestiva opposizione eccependo che le fatture azionate in via monitoria (di cui alcune sono state pagate) sarebbero affette da errori di fatturazione sia rispetto alle condizioni contrattuali (per aver applicato la revisione del costo dell’energia in aggiunta al costo di fornitura contrattualmente concordato tra le parti) sia rispetto alla normativa fiscale vigente (per aver applicato l’IVA in aliquota ordinaria del 22%, anziché agevolata del 10% come previsto al n. 122 della Tabella A, Parte III, del D.P.R. n. 633/1972). Per questi motivi, l’opponente ha chiesto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della società convenuta a restituire l’importo di 19 mila 615,89 versato in eccedenza sul dovuto.
La società opposta, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha contestato l’opposizione chiedendone l’integrale rigetto».

Serve un approfondimento

Fatte queste premesse, il giudice ha messo nero su bianco «Pacifica l’esistenza del rapporto negoziale di fornitura e la sua esecuzione, la contestazione sollevata da parte opponente circa la fatturazione dei consumi, già sollevata nella fase preprocessuale sia sufficientemente specifica e corredata da un principio di prova scritta», ritenendo quindi che «L’opposizione non sia di pronta soluzione e meriti di ricevere adeguato approfondimento». In aula.