Il caso

Ritano, Farinelli&Co perdono in Tribunale

Il Tsap spiega "L’incompetenza dell’ufficio tecnico e del sindaco ad effettuare valutazioni in materia idraulica"

Ritano, Farinelli&Co perdono in Tribunale

Dopo la sentenza del Tar del Piemonte, l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese ha riassunto il giudizio presentando tredici motivi di ricorso per violazioni di leggi ed eccesso di potere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Ritano, Farinelli&Co perdono in Tribunale

Il Comune di Saluggia si è costituito in giudizio sostenendo che il ricorso dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese fosse infondato. Successivamente il Parco del Po ha impugnato una nuova nota con cui il comune di Saluggia aveva adottato un nuovo provvedimento negativo in merito alla stessa pratica edilizia, provvedimento fondato su una ulteriore e nuova istruttoria a firma dell’ingegnere Massimo Codo di HY.M. Studio Associazione professionale.

La decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Nell’udienza del 11 giugno 2025 i giudici del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche hanno messo in luce una serie di condotte dell’Amministrazione comunale giudicate prive di fondamento tecnico sul progetto «Life Insubricus» che mira alla conservazione del Pelobates fuscus insubricus (un raro rospetto a rischio estinzione) nella Riserva Naturale dell’Isolotto del Ritano. Gli interventi prevedono la creazione e il miglioramento di alcune aree umide (stagni) attraverso modesti scavi di terreno. Nella sentenza si mette subito in evidenzia come la Regione Piemonte sia dovuta intervenire con poteri sostitutivi per rilasciare autorizzazioni paesaggistiche «stante l’inerzia del Comune di Saluggia». Il nucleo centrale della condanna risiede nello sconfinamento operato dall’Amministrazione locale in ambiti di competenza puramente idraulica, materia riservata esclusivamente all’Aipo.

Una sentenza molto chiara

La sentenza è molto chiara nello spiegare che in merito ai rilievi idraulici mossi dall’Amministrazione, come segnalato dall’Ente Parco del Po «il Comune di Saluggia non aveva titolo alcuno per esprimersi, dovendosi limitare a prendere atto semplicemente della valutazione positiva di Aipo». Questa mancanza di competenza è stata ribadita con forza in riferimento alla pretesa del Comune di imporre analisi tecniche superiori a quelle dell’autorità di bacino, sottolineando che il Comune ha agito «in assenza di idonea capacità tecnica». La sentenza chiarisce inoltre che la condotta dell’ente locale «sconfina in valutazioni sostitutive di puro merito amministrativo che sono di competenza dell’Aipo».

Un altro aspetto critico evidenziato dal tribunale riguarda il ricorso a consulenze esterne per giustificare il blocco dei lavori, pratica considerata del tutto impropria in questo contesto. I magistrati hanno infatti specificato, citando direttamente la sentenza, che Saluggia come le altre amministrazioni comunali che operano sul territorio «non hanno titolo per formulare valutazioni differenti, né in proprio (in assenza di idonea capacità tecnica, com’è avvenuto nella fattispecie qui in discussione), né delegando le medesime a professionisti privati che, ovviamente, non possono sostituirsi alle valutazioni dell’AIPO, unico ente che per legge è titolato ad esprimersi in ordine alla compatibilità degli interventi e delle attività da realizzare con il deflusso delle acque pubbliche. Il radicale giudizio negativo in materia idraulica reso dal Comune nelle ordinanze impugnate, sul progetto dell’Ente Parco, sconfina in valutazioni sostitutive di puro merito amministrativo che sono di competenza dell’AIPO, la quale si è già espressa sul progetto dell’Ente ricorrente esprimendo parere favorevole con prescrizioni».

Il fronte della sicurezza ferroviaria

Anche sul fronte della sicurezza ferroviaria, il Comune è stato aspramente criticato per aver sollevato dubbi che la stessa RFI non aveva ravvisato, agendo «senza esprimere le perplessità che ha sollevato invece, pur non avendone alcun titolo, il Comune di Saluggia in merito alla stabilità del rilevato ferroviario».
Infine, la sentenza smonta le richieste economiche e compensative avanzate dal Comune, ritenendole prive di basi legali nel contesto di un progetto finalizzato alla conservazione di habitat comunitari.

La stoccata finale

Il tribunale ha messo nero su bianco che «il Comune di Saluggia non aveva titolo per chiedere la realizzazione di opere compensative», invalidando così l’ennesimo ostacolo posto alla realizzazione del progetto Life Insubricus. Inoltre, nel ricorso si legge: «si deduce, in estrema sintesi, l’incompetenza (in senso amministrativo ma anche tecnica) dell’ufficio tecnico comunale a del sindaco di Saluggia ad effettuare valutazioni in materia idraulica che non gli competono».
L’intero impianto delle ordinanze comunali è stato dunque annullato, con la conseguente condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio, a causa di una gestione del procedimento giudicata viziata da errori di valutazione, difetto di istruttoria e un evidente travisamento dei fatti.
E’ comunque possibile, nei limiti delle tempiste, un ricorso in Cassazione.