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Dopo il nuovo Dpcm, arriva anche l'ordinanza del presidente Cirio

Tutte le indicazioni valide sino al 3 dicembre.

Dopo il nuovo Dpcm, arriva anche l'ordinanza del presidente Cirio
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Dopo il nuovo Dpcm che decreta il Piemonte in zona rossa, arriva anche l'ordinanza del Presidente della Regione Alberto Cirio.

Dopo il nuovo Dpcm, arriva l'ordinanza di Cirio

Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha ritenuto necessario, alla luce nuovo Dpcm del 3 novembre 2020, revocare anticipatamente i Decreti del Presidente della Giunta Regionale del 26 e del 30 ottobre 2020 aggiornandone i contenuti nella considerazione delle nuove disposizioni nazionali e dell’evoluzione della situazione epidemiologica.

Si tratta di un nuovo decreto approvato nella giornata di ieri, venerdì 6 novembre 2020.

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Le novità

Nel dispositivo firmato dal Presidente della Regione si legge che

"a far data dal 6 novembre 2020 cessa anticipatamente l’efficacia dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 26 ottobre 2020 e n. 123 del 30 ottobre 2020 ed entrano in vigore le seguenti disposizioni:

  1. le attività commerciali al dettaglio, consentite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera b) e dall’allegato 23, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, si svolgono, nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera ff, e dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento.
    Resta ferma la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salva l’attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
  2. nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione dei punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole ai sensi e nei limiti dall’art.1 comma 9, lettera ff) del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
  3. le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) non si applicano a farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari;
  4. le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita per il solo asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, ai sensi e con i limiti dell’articolo 3, comma 4, lettera c, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  5. la consegna a domicilio resta sempre consentita nel rigoroso rispetto dell’art.3, comma 4, lettera b), del D.P.C.M. del 3 novembre;
  6. le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale sono consentite ai sensi e nei limiti dell’articolo 3, comma 4, lettera c, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  7. le attività inerenti ai servizi alla persona (lavanderia e pulitura articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse, Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere) sono consentite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera h e dell’allegato 24, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 per le attività indicate nell’allegato 24 del medesimo D.P.C.M. nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  8. le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera pp, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  9. è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
  10. l’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell’emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. 3 novembre 2020;
  11. l’attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  12. in relazione alla valutazione della diffusione del infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l’opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
  13. le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale “COVID-19 – Gestione RSA” al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
  14. l’attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 31 gennaio 2021 ed è organizzata in modalità H24;
  15. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.
    Il presente decreto ha efficacia sino alla applicazione delle misure di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e comunque non oltre la data 3 dicembre 2020.

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