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Biometano, colpo di scena: l’impianto si farà

E' stato rigettato il ricorso dei Comuni.

Biometano, colpo di scena:  l’impianto si farà
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Rigettato il ricorso a firma dei Comuni di Rondissone, Torrazza, Verolengo e Mazzè: l'impianto a biometano si farà.

Biometano si farà

In questi mesi, occupandoci del progetto dell’impianto per la produzione di biometano alle porte di Mandria e Boschetto (ma già nel territorio di Caluso) avevamo sollevato più volte il tema del progetto «Ferplant» di Rondissone, contro cui il Comune di Chivasso (e vale lo stesso per gli ambientalisti) non aveva mosso un dito.
Eppure, dopo il sì da parte di Città Metropolitana interrotto solo dal ricorso al Tar presentato dai Comuni di Rondissone, Mazzè, Torrazza e Verolengo, era chiaro a tutti che, salvo miracoli, il Consiglio di Stato avrebbe dato il via libera ai lavori rendendo decisamente «superfluo» l’impianto quasi gemello di Caluso contro cui in questi mesi si sono scatenate le ire funeste del sindaco Claudio Castello, dell’ex senatore Renato Cambursano e dei vari comitati nati sul territorio.
Ma questa, è un’altra storia.
Tornando a Rondissone, con sentenza pronunciata lo scorso 20 maggio in camera di consiglio e pubblicata lo scorso 13 agosto (sembra impossibile, ma pare che nessuna delle parti in causa ne avesse avuto notizia in questi mesi) i giudici Roberto Giovagnoli (presidente), Leonardo Spagnoletti (estensore), Daniela Di Carlo, Francesco Gambato Spisani e Nicola D'Angelo (consiglieri) hanno accolto l’appello presentato dalla Città Metropolitana di Torino, nella persona del sindaco Chiara Appendino rappresentata dall’avvocato Massimo Colarizi contro il ricorso (sul nulla osta al progetto Ferplant) firmato dai quattro Comuni che si erano affidati agli avvocati Anteo Massone e Stefano Cresta.

Il secondo ricorso

Vi è anche un secondo ricorso, proposto da Ferplant (avvocato Giuseppe Gallenca) contro Rondissone, Mazzè, Torrazza e Verolengo, ma si tratta dello stesso tema visto con gli occhi della Giustizia Amministrativa.

L’origine della causa

Nella prima parte della sentenza, i Giudici ricordano i tre passaggi alla base del procedimento: «La società Ferplant S.r.l. con istanza in data 14 aprile 2017 ha chiesto il rilascio di autorizzazione unica, integrata con la valutazione di compatibilità ambientale, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano e compost, derivante dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, composta da tre sezioni d’impianto interconnesse (digestione anaerobica; compostaggio; purificazione o upgrading del biogas), da ubicare nel territorio del Comune di Rondissone, strada comunale della Mandria, in zona territoriale omogenea agricola, confinante con due aree industriali (di strada della Mandria e di via Carpi), interposte tra l’area di localizzazione e le prime abitazioni dell’area residenziale urbana; all’esito delle riunioni della conferenza di servizi per l’istruttoria e l’esame integrato (...) con decreto del Consigliere delegato della Città Metropolitana di Torino n. 594-29034 del 12 dicembre 2018 è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, ed (...) è stata rilasciata l’autorizzazione unica; con ricorso in primo grado 216/2019 i Comuni di Rondissone, Mazzé, Torrazza Piemonte e Verolengo hanno impugnato i predetti provvedimenti».

La sentenza

Il complesso lavoro dei giudici è partito dall’analisi delle eccezioni presentate sulla Conferenza dei Servizi e su una presunta censura di incompetenza legata al decreto del Consigliere delegato della Città Metropolitana di Torino, Barbara Azzarà, entrambe considerate senza fondamento.
Altro punto sollevato nel ricorso è l’utilizzo per l’impianto di terreno agricolo. Per il Consiglio di Stato, però, «Tale impianto è alimentato da “biomasse”, in esse essendo compresa, “la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”, e quindi anche la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU); trattandosi quindi di impianto di produzione di energia (biometano) da biomasse, essi “…possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”; e ciò in disparte la considerazione che l’area di localizzazione, secondo quanto riportato nella premessa in fatto e incontestato, è confinante con due aree industriali (di strada della Mandria e di via Carpi), interposte tra l’area di localizzazione e le prime abitazioni dell’area residenziale urbana.
Altro motivo del ricorso è che «L’impianto sarebbe ubicato a distanza inferiore a ml. 500 dagli edifici condominiali denominati “Condomini 2001”, in cui insisterebbe anche un centro ricreativo».
Nel rispondere, i Giudici romani citano testualmente il decreto del Consigliere Delegato Azzarà del 12 dicembre 2018, sul giudizio favorevole di compatibilità ambientale: «All’area “Condomini 2001” non è applicabile il fattore escludente del PPGR 2006 in quanto tale area è a destinazione produttiva: la presenza di tali unità abitative, seppur in area impropria, va tenuta tuttavia debitamente in considerazione assimilandole al fattore penalizzante “presenza di case sparse” considerando in fase di microlocalizzazione le ricadute del progetto e la sua compatibilità con la loro presenza.

In tal senso l'istruttoria svolta ha valutato con particolare attenzione le ricadute del progetto sui “Condomini 2001” analizzando soprattutto gli impatti odorigeni che costituiscono indubbiamente l’aspetto più rilevante nella valutazione dell’inserimento territoriale di impianti come quello in esame.

Confrontando l'impatto odorigeno dell’intervento nelle aree interne alla fascia dei 500 m stabilita dal PPGR 2006 come vincolo escludente e nelle aree esterne alla stessa, si rileva che i valori di concentrazione di odore nelle due aree sono del tutto confrontabili. Ne consegue che l'impatto stimato del progetto sull’area dei “Condomini 2001” posti a circa 423 m dal perimetro dello stabilimento non è maggiore o diverso rispetto a quello stimato in aree poste a distanze superiori a 500 m (limite area residenziale). Dal punto di vista dell’impatto odorigeno, pertanto, l’applicazione di un mero limite geometrico non costituisce uno strumento di tutela.

Nello “studio di impatto olfattivo mediante simulazione modellistica” si osserva che il valore dell’indicatore “98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore”, calcolato per il recettore R10 posto in area esterna alla fascia dei 500 m al limite dell’area residenziale, è del tutto paragonabile ai valori calcolati per i recettori R7, R8 ed R9 individuati all’interno della fascia dei 500 m nella Zona Industriale di Via Carpi (rappresentativi dell’area dei Condomini 2001 in quanto prossimi ad essa e ancora più vicini alla zona di intervento).

Il proponente ha, inoltre, individuato autonomamente e su richiesta della Conferenza dei Servizi specifici interventi di mitigazione (la modifica il lay-out l’iniziale dello stabilimento con lo spostamento del biofiltro che è la maggiore fonte emissiva dalla parte opposta dello stabilimento ad una distanza maggiore dal recettore “Condomini 2001” e prevedendo una copertura dello stesso) che, abbinati al contenuto prescrittivo si ritengono idonei a rendere accettabile l’impatto dell’impianto».

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