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«Non spetta al Tar “dare” la sentenza»

Comune contro parco

«Non spetta al Tar “dare” la sentenza»
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Il Tar del Piemonte si è pronunciato. E non a favore dell’Ente Parco del Po. Già perché il tribunale amministrativo ha accolto in pieno l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Saluggia tramite l'avvocato Stefano Cresta del Foro di Torino in ordine al ricorso dell'Ente Parco per l'annullamento dell'ordinanza del divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi emessa dal Comune di Saluggia il 14 dicembre scorso in ordine alla pratica edilizia Scia.

«Non spetta al Tar “dare” la sentenza»

«Tale pratica era stata presentata dall'Ente Parco per realizzare otto nuove aree umide e per migliorare le tre già esistenti, da utilizzare quale siti di ripopolamento del pelobate, per un intervento complessivo di 16.800 metri quadri. - ricorda il sindaco Libero Farinelli che poi prosegue - La sentenza del Tar ha ritenuto fondata e dirimente l'eccezione processuale sollevata dal nostro legale, il Tar adìto dall'Ente Parco a pronunciarsi sul ricorso spettando la cognizione dello stesso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma ciò in quanto nel caso in questione si tratta di interventi che hanno relazione con il regime delle acque pubbliche nonché incidono sulle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o comunque di lavori eseguiti entro gli alvei. Pertanto la giurisdizione ad esaminare il ricorso presentato dall'Ente Parco — inammissibilmente presentato innanzi al Tar Piemonte - spetta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma che si dovrà pronunciare sui motivi di ricorso nonché sulle difese svolte dal Comune e sull'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nel ricorso in danno del Rup per la sua asserita "incompetenza"». Dunque ora l’Ente parco può fare ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, appellarsi al Consiglio di Stato alla sentenza di incompetenza del Tar o ancora non effettuare alcun azione.

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