la scelta

Sì alla tumulazione delle ceneri degli animali vicino ai loro proprietari

La norma introdotta dal Comune di Monteu da Po dà attuazione concreta alla legge regionale piemontese

Sì alla tumulazione delle ceneri degli animali vicino ai loro proprietari

Monteu da Po approva la tumulazione delle ceneri degli animali d’affezione accanto ai loro proprietari.

Ceneri degli animali vicino ai loro proprietari

Monteu da Po compie un passo significativo sul piano civile, sociale e normativo. Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale, tenutasi il 19 dicembre, è stata approvata la modifica e l’integrazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, con l’introduzione del nuovo articolo 43 bis, che disciplina la possibilità di tumulare le ceneri degli animali d’affezione accanto ai loro proprietari defunti.

Il provvedimento recepisce e attua concretamente quanto previsto dalla Legge Regionale del Piemonte 10 aprile 2024 n. 16, offrendo ai cittadini un quadro normativo chiaro, rispettoso e conforme alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti. La nuova norma consente la tumulazione delle ceneri degli animali domestici, previa cremazione in urna separata, su richiesta del proprietario o in base alla volontà del defunto, anche espressa dai familiari o dagli eredi.

Le parole del sindaco

«Questo provvedimento nasce dall’ascolto della nostra comunità – dichiara il Sindaco di Monteu da Po, Elisa Ghion – e dal riconoscimento di un legame profondo che, per molte persone, va ben oltre il semplice rapporto uomo-animale. Gli animali d’affezione sono spesso parte integrante della famiglia, compagni di vita che condividono affetti, quotidianità e momenti importanti. Con questa scelta abbiamo voluto dare una risposta rispettosa, umana e civile a un sentimento autentico, nel pieno rispetto delle regole e del decoro».

La scelta

La nuova disciplina stabilisce che la tumulazione delle ceneri dell’animale possa avvenire contestualmente o successivamente a quella del proprietario, a condizione che quest’ultimo sia già tumulato nel manufatto. Sono previste precise garanzie amministrative e sanitarie, così come modalità operative definite per assicurare il corretto funzionamento dei servizi cimiteriali.

«Siamo tra i primi Comuni in Piemonte ad adottare questa norma – sottolinea l’Assessore Giuseppe Deluca -. Abbiamo lavorato con grande attenzione e senso di responsabilità, perché si tratta di un tema delicato che tocca la sfera più intima delle persone. L’obiettivo è stato quello di coniugare sensibilità e rigore normativo, offrendo ai cittadini una possibilità in più per onorare un legame affettivo importante, senza compromettere l’organizzazione dei servizi cimiteriali e nel pieno rispetto delle leggi».

L’introduzione dell’articolo 43 bis rappresenta un gesto che va oltre la mera tecnica amministrativa. Riconoscendo il valore affettivo degli animali d’affezione e offrendo uno strumento normativo trasparente e coerente con la legislazione regionale, il Comune di Monteu da Po si conferma pioniere in Piemonte, capace di recepire tempestivamente una legge regionale e di tradurla in un regolamento concreto, operativo e vicino alla sensibilità della comunità.

Dal punto di vista economico, la tumulazione congiunta delle ceneri dell’animale e del proprietario non comporterà variazioni alle tariffe cimiteriali già in vigore. Solo l’eventuale tumulazione successiva delle ceneri dell’animale sarà soggetta a una tariffa specifica, che verrà stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio online e nella sezione “Regolamenti” del sito istituzionale del Comune di Monteu da Po.

Le regole

La norma introdotta dal Comune di Monteu da Po dà attuazione concreta alla legge regionale piemontese entrata in vigore nel 2024 e prevede alcuni vincoli precisi:

  • la tumulazione è consentita solo previa cremazione dell’animale, effettuata presso un impianto autorizzato;
  • le ceneri devono essere conservate in urna separata;
  • la richiesta può essere presentata dal proprietario in vita o, dopo il decesso, dagli eredi;
  • il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto della normativa igienico-sanitaria;
  • la sepoltura è consentita esclusivamente in loculi o cellette, e non nei campi comuni;
  • la tumulazione delle ceneri dell’animale è possibile solo dopo la morte del proprietario;
  • sulle lapidi non è consentita l’indicazione del nome dell’animale, mentre è ammessa la presenza di una fotografia del defunto insieme al proprio animale d’affezione.

Secondo la legge regionale, per animali d’affezione non si intendono solo cani e gatti, ma anche conigli, roditori, uccelli, animali acquatici ornamentali e, più in generale, qualsiasi animale detenuto dall’uomo principalmente per compagnia o piacere personale, senza scopi produttivi o alimentari. Rientrano inoltre in questa definizione gli animali impiegati in attività di utilità sociale, come i cani guida per persone con disabilità, quelli utilizzati nella pet therapy, nella riabilitazione o a fini pubblicitari.