Attenzione al calendario, entro il 16 dicembre bisogna versare il saldo Imu/Tasi

La legge di stabilità 2016 ha introdotto alcune novità 

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La legge di stabilità 2016 ha introdotto alcune novità 

Scade il prossimo 16 dicembre il termine ultimo entro il quale versare, attraverso l'apposito modulo F24, il saldo  di Imu e Tasi relativi all'anno 2016.
Si tratta delle due imposte che sono state introdotte nel 2014 e che con la legge di Stabilità approvata per il 2016 hanno visto l'introduzione di alcune novità.

Ecco alcune delle innovazioni introdotte dalla nuova legge di stabilità ci sono:

Abitazioni principali

Nell’anno d’imposta 2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In caso di immobile in locazione non è più dovuta la TASI dagli occupanti/inquilini se l’unità immobiliare è da loro destinata ad abitazione principale. Relativamente all’IMU nulla è cambiato, dunque per le abitazioni di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9), continua ad applicarsi con la detrazione di 200 euro.

Comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado

Dal 2016 gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta non possono più essere assimilati all’abitazione principale. Queste unità immobiliari sono ora soggette ad aliquota ordinaria, o ad aliquota agevolata deliberata dall'ente per tale casistica, salvo che non vengano rispettate le condizioni previste per il nuovo comodato, che però non prevede più l’assimilazione ma solamente una riduzione al 50% della base imponibile.

Immobili locati a canone concordato

Le aliquote IMU e TASI stabilite dal Comune sono ridotte al 75% per gli immobili locati a canone concordato. Il testo della Legge di Stabilità 2016 permette di considerare interessate tre tipologie di contratti di locazione a questo sgravio:

  • I contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo;
  • I contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni;
  • I contratti transitori (di durata da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia).

Per calcolare, attraverso i servizi dedicati on line, la propria quota di Imu / Tasi da versare, per i residenti a Settimo, si può consultare questo link http://www.riscotel.it/calcoloiuc2016/?comune=I703

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