EMERGENZA

Caso Diasorin-San Matteo, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar

"Riabilitato" (per ora) il contratto fra la multinazionale farmaceutica e l'istituto di ricerca: ci sono questioni da approfondire.

Caso Diasorin-San Matteo, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar
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Caso Diasorin-San Matteo, interviene il Consiglio di Stato. A giugno il Tar aveva deciso l’annullamento del contratto siglato nel cuore dell’emergenza Covid fra l’azienda farmaceutica e la IRCSS pavese per lo studio e lo sviluppo dei test sierologici, ritenendo che si era leso il principio di concorrenza per l’assenza di un bando pubblico. Ieri il Consiglio di Stato ha sospeso il provvedimento e l’invio delle carte alla Corte dei Conti.

Caso Diasorin-San Matteo, cos’era successo

Violata la concorrenza, possibile danno erariale e assenza di bandi pubblici. La decisione del Tar dell’8 giugno sull’accordo Diasorin-San Matteo di Pavia dopo il ricorso dell’azienda Technogenetics aveva fatto alzare un nuovo, ennesimo, polverone in Lombardia. Il contratto, firmato dal professor Fausto Baldanti (all’epoca anche membro di vari gruppi di lavoro e task force attivati per far fronte all’emergenza coronavirus), prevedeva non solo la validazione dei test sviluppati da Diasorin ma anche la loro realizzazione con anche il riconoscimento dell’1% dei proventi dalle vendite fuori dalla Lombardia alla fondazione sanitaria pavese.

Secondo il Tribunale Amministrativo che aveva accolto il ricorso e annullato il contratto, “mediante l’accordo il Policlinico ha consentito a un particolare operatore economico, scelto senza il rispetto di alcuna procedura a evidenza pubblica, ancorché non tipizzata, di conseguire un nuovo prodotto, che rimane nell’esclusiva disponibilità e commerciabilità dell’operatore stesso”.

Il Consiglio di Stato ferma tutto

Ora la decisione del Consiglio di Stato, cui Diasorin aveva fatto ricorso, per la sospensione degli effetti della sentenza del Tar. Nella sua ordinanza il Consiglio ha infatti rilevato la presenza di questioni che vanno ancora approfondite. In particolare, si legge, si devono affrontare “da un lato la difficile coniugabilità del principio di concorrenzialità e del relativo corollario dell’evidenza pubblica, con le sperimentazioni e le validazioni condotte dall’Ircss su iniziativa del privato aventi ad oggetto ‘invenzioni’ suscettibili di tutela brevettuale e dall’altro i dubbi sull’esatta qualificazione giuridica dell’accordo”.

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