Il caso

Consulente "furbetto", sospeso quattro mesi dall'ordine

Tutte le contestazioni del «Comitato di Vigilanza dell’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari».

Consulente "furbetto", sospeso quattro mesi dall'ordine
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Era l’11 ottobre del 2023 quando, su queste colonne, scrivevamo del consulente bancario «furbetto», che avrebbe alleggerito i conti dei propri clienti a suon di operazioni e (costose, costosissime) commissioni.
Ora, a suo carico, c’è un documento ufficiale del «Comitato di Vigilanza dell’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari», che lo ha sanzionato con la sospensione di quattro mesi dall’albo.

Consulente "furbetto", sospeso quattro mesi dall'ordine

Nel documento, di libera consultazione, si legge che la banca per cui lavorava alcuni anni fa avrebbe segnalato all’Organismo «il compimento di presunte condotte irregolari» da parte del consulente G.P..
A seguire la solita istruttoria, per arrivare all’8 agosto del 2024 quando al professionista è stata contestata «La violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari: − art. 158, comma 1, per non aver rispettato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, in particolare, per: - aver trasmesso ai clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero; - aver generato una situazione di opacità nei rapporti con clienti e potenziali clienti attraverso operazioni di trasferimento di denaro in contropartita con i medesimi; - non aver osservato le disposizioni della normativa interna del soggetto abilitato che ha conferito l’incarico; − art. 159, comma 6, per aver ricevuto dal cliente o potenziale cliente forme di compenso ovvero di finanziamento nonché concorso nella determinazione in proprio favore di benefici monetari o non monetari, attuali o futuri, sotto qualsiasi forma elargiti dal cliente o dal potenziale cliente».

Le contestazioni

Entrando nello specifico, «Con riguardo alla gravità della relativa condotta, nella fattispecie, va rilevato che la ricezione dei prestiti: ha coinvolto in rapporti di debito/credito ben tre clienti; si caratterizza per un finanziamento di consistente entità, ragionevolmente esorbitante rispetto a ordinarie esigenze personali del Consulente; si colloca nel contesto di un’operatività opaca generata dal Consulente nei rapporti con ulteriori clienti e da quest’ultimo realizzata avvalendosi principalmente di rapporti accesi presso istituti terzi. D’altro canto, in senso attenuativo della gravità di tale violazione, va rilevato che le somme ricevute a titolo di prestito risultano pressoché integralmente rimborsate ai clienti coinvolti, con uno dei quali emerge che il Consulente abbia formalizzato la regolamentazione del rapporto di finanziamento all’interno di una scrittura privata. In tal caso, dunque, le circostanze appena descritte risultano, nel loro bilanciamento, di per sé idonee a legittimare, nel caso di specie, l’applicazione della sanzione tipica della sospensione dell’Albo».

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