Ci risiamo. Esattamente come era successo nel novembre del 2023, nella serata di giovedì 17 settembre la Polizia Locale ha notificato alla (nuova) gestione della pizzeria «Vecchio Cavour» di via Torino 66, nel cuore dell’isola pedonale e a pochi passi da Palazzo Santa Chiara, l’annullamento della SCIA presentata il 14 dicembre del 2023 con il contestuale «Divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande».
Interdittiva Antimafia, chiusa la pizzeria della famiglia Ilacqua
L’ordinanza numero 469, pubblicata all’Albo Pretorio, ha una serie di omissis, ma sono decine i chivassesi che giovedì hanno assistito al blitz e all’affissione, sulla saracinesca del locale, di un cartello a firma dello staff con scritto «Chiusi per guasto tecnico – Ci scusiamo per il disagio».
Il «guasto» è invece legato alla nota di poche ore prima con con cui la Prefettura di Torino aveva inviato al Comune una comunicazione «Relativa all’adozione di un provvedimento antimafia interdittivo, ex art. 92 c. 3 e 4 D.lgs. 159/2011» nei confronti della donna che risultava titolare del locale, legato comunque da sempre alla famiglia Ilacqua.
A questo punto, gli uffici non hanno potuto far altro che revocare la SCIA con il «divieto di prosecuzione dell’attività «per la carenza dei requisiti morali (antimafia)».
Contro il provvedimento è ammesso un ricorso al TAR entro sessanta giorni, e questa seconda interdittiva (almeno sulla carta) rende difficile pensare ad un nuovo «cambio di gestione» legato comunque alla precedente proprietà.
Interdittiva Antimafia
«L’interdittiva antimafia – spiega il Ministero dell’Interno – svolge una funzione di “frontiera avanzata” nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato e si sostanzia in un provvedimento amministrativo di natura preventiva del Prefetto, che ha la finalità di tutelare l’ordine pubblico, la libera concorrenza tra le imprese e il buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Esso non si fonda su dati certi, ma su una valutazione probabilistica in base a indizi gravi, precisi e concordanti e non ha natura afflittiva, ma tende a impedire che la criminalità organizzata penetri e si infiltri all’interno dell’economia legale. (…) Il pericolo dell’infiltrazione mafiosa deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore, mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, che “può” desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali “unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”».