Il provvedimento

Piemonte in zona rossa, l'ordinanza del Presidente Cirio

Nel documento chiede di intensificare i controlli.

Piemonte in zona rossa, l'ordinanza del Presidente Cirio
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Piemonte in zona rossa, il Presidente della Regione Alberto Cirio ha promulgato un'ordinanza nella quale chiede di intensificare i controlli.

Piemonte in zona rossa

Il Piemonte torna ufficialmente in zona rossa. Il provvedimento sarà valido per le prossime due settimane ed occorre ricordare che il Decreto Legge del Premier Mario Draghi prevede la zona rossa in tutta Italia anche nel periodo di Pasqua.

L'ordinanza del Presidente Cirio

Intanto, poco fa, il Presidente della Regione Alberto Cirio ha promulgato un'ordinanza che chiede inoltre di intensificare i controlli.

Il testo del documento è il seguente:

    1. l’efficacia del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 28 del 26 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette nella provincia del Verbano Cusio Ossola e Cavour nella Città Metropolitana di Torino” è prorogata al 20 marzo 2021 compreso;

    2. l’efficacia del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 2 marzo 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni  di Bagnolo Piemonte, Barge, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Revello, Rifreddo, Sanfront, nella Provincia di Cuneo, e Bricherasio, Scalenghe, nella Città Metropolitana di Torino” è prorogata al 20 marzo 2021 compreso;

    3. dalle ore 18,00 del 13 marzo 2021 sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, come previsto all’articolo 45 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

    4. non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione Piemonte fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

    5. non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione Piemonte recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

    6. si raccomanda comunque fortemente di evitare gli spostamenti verso le abitazioni di privati, ubicate nel territorio della Regione Piemonte, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

    7. si rammenta che il richiamato D.P.R.G. n. 32 dispone che l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

    8. è fatto divieto di accesso alle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la la facoltà dei Sindaci competenti di assumere differenti regolamentazioni nel rispetto delle misure di prevenzione;

    9. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35;

SI RACCOMANDA ai Sindaci dei Comuni piemontesi di intensificare la vigilanza presso parchi, piazze e, comunque, nei luoghi di possibile aggregazione, al fine impedire rischiosi fenomeni di assembramento.

Il presente decreto ha efficacia dal 13 marzo 2021 sino al 20 marzo 2021 o alla data dell’ordinanza del Ministro della Salute che stabilisca l’adozione, per la Regione Piemonte, delle misure definite al Capo V del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa)

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