Spostamenti in zona rossa, spesa al di fuori del proprio Comune? Ecco quando si può
A Pasqua, invece, è concesso ma solo in un'abitazione.
Spostamenti in zona rossa, vietate le visite a parenti e amici anche se nel raggio dei 30 chilometri. A Pasqua, invece, è concesso ma solo in un'abitazione come spiega l'Anci.
Spostamenti in zona rossa
Nei giorni scorsi, la rapida successione del DPCM 2 marzo e del Decreto Legge n. 30 del 13 marzo ha determinato molta confusione tra i residenti dei piccoli comuni piemontesi. Con il passaggio del Piemonte in “zona rossa”, avvenuto lo scorso 15 marzo, la deroga agli spostamenti per visite ad amici o parenti non è più ammessa.
Vietate le visite a parenti e amici
Far visita ad amici o parenti in altre abitazioni private, anche se nel raggio dei 30 km, non è più possibile.
Come precisato nella Circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno del 16 marzo, nelle regioni in fascia rossa (come il Piemonte) le visite a parenti e amici non sono più consentite. Viene quindi meno la possibilità di spostarsi “nel raggio di 30 km” come avviene, invece, in “fascia arancione”.
A Pasqua si può andare in un'unica casa
A Pasqua, da sabato 3 a lunedì 5 aprile, quando l’Italia sarà tutta “in rosso”, sarà invece possibile raggiungere una sola abitazione di parenti o amici, purché nell’ambito della propria regione, una sola volta al giorno dalle ore 5 alle 22, al massimo in due e accompagnati dai minori di 14 anni.
Incontri con le persone non autosufficienti
Resta invece consentito, anche in “zona rossa”, raggiungere, da soli, persone non autosufficienti che necessitino di aiuto o assistenza e che non abbiano altre persone che possano occuparsene. Allo stesso modo, restano consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o per stato di necessità a prescindere dalla dimensione demografica del Comune e dal raggio di spostamento.
Come funziona la spesa?
Fare la spesa rientra sempre fra le cause che giustificano gli spostamenti. Laddove, quindi, il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.